Comunicato:  043

Destinatari: Famiglie, Studenti 

                  Oggetto: Divieto di fumo a scuola

Come indicato nel Comunicato n. 039 dell’08.11.2022, si rinnova l’importanza di rispettare il divieto di fumo in tutti i locali di pertinenza dell’edificio scolastico, scale anti-incendio ed
aree all’aperto compresi, anche durante l’intervallo. Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell’Istituto)
che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi
a fumare a scuola e/o – come accaduto quest’oggi 17.11.2022 – a lanciare mozziconi di sigarette accesi dalle finestre dei bagni che hanno colpito ed arrecato danno ad un passante, si
procederà a notificare immediatamente ai genitori l’infrazione della norma e a porre in essere provvedimenti disciplinari.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 189 della Legge 311/2004 ancora vigente, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 27,50 euro a
275,00 euro. Per ulteriore chiarezza viene indicato il dettato normativo: Il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, stabilisce testualmente, all’ Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole), quanto segue:
1. All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.”.
2. È vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale.
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

Si ringrazia per la collaborazione.

Dirigente scolastico
Fiorella Gaddò