REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
(approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 29 del 26/11/2015)
Il presente Regolamento viene emanato sulla base di quanto disposto dal DPR 249/98 –Statuto delle Studentesse e degli Studenti – e successive modifiche, inclusi il DPR 235/2007 e la nota 31 luglio 2008 prot. N. 3602/PO del Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione.
Ciò premesso, detto Regolamento, in ottemperanza allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari e mancanze al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica, con riferimento ai doveri elencati nello Statuto stesso.
art. 1 Responsabilità disciplinare e natura educativa della sanzione disciplinare
La responsabilità disciplinare è personale . Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, come al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto; essa può influire invece sulla valutazione globale dello studente, dove il comportamento è uno degli indicatori della responsabile partecipazione al percorso didattico proposto.
Le sanzioni, che devono sempre tenere conto della situazione personale dello studente, sono proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità e di riparazione del danno. In nessun caso potrà essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni che siano state correttamente manifestate, e che non siano lesive dell’altrui personalità.
Si considerano infrazioni sanzionabili anche i comportamenti messi in atto nel caso di attività esterne all’Istituto (visite guidate, uscite didattiche, viaggi di istruzione, stage, attività sportive etc.).
art. 2 Sanzioni e soggetti deputati ad irrogarle.
Le sanzioni irrogate direttamente dai docenti, dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori sono: il richiamo verbale, la nota e ammonizione verbalizzata sul registro di classe, e la convocazione per colloquio dello studente (in presenza della famiglia se minorenne) da parte del Dirigente Scolastico o da suoi Collaboratori delegati.
Il temporaneo allontanamento dello studente dalla scuola per gravi o reiterate infrazioni disciplinari per periodi non superiori ai 15 giorni sarà disposto dal Consiglio di Classe , se superiore ai 15 giorni sarà disposto dal Consiglio di Istituto. L’allontanamento viene irrogato previa verifica dell’esistenza di elementi dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa dallo studente incolpato.
art. 3 Allontanamento dello studente dall’Istituto
L’allontanamento dello studente dall’Istituto, può essere disposto anche quando siano stati denunciati all’autorità giudiziaria reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o che comportino pericolo per l’incolumità delle persone. La durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
In casi di recidiva, di atti di violenza grave o tali da generare allarme sociale, ove non sia possibile un intervento per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica, la sanzione è costituita dall’allontanamento fino al termine dell’anno scolastico e nei casi più gravi, dall’allontanamento dalla scuola, con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato, disposto dal Consiglio di Istituto.
art. 4 Procedimento disciplinare
Lo studente ha diritto ad esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto (qualora lo ritenga utile, lo dovrà fare entro il termine per le ragioni verbali).
Per le sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla scuola e/o il pagamento del danno, lo studente esporrà le proprie ragioni anche in presenza dei genitori (necessaria presenza dei genitori per gli studenti minorenni).
La sanzione disciplinare dovrà specificare in maniera chiara le motivazioni che la hanno resa necessaria e dovrà essere sempre temporanea, proporzionata all’infrazione disciplinare ed ispirata al principio della riparazione del danno, tenendo conto anche della situazione personale dello studente.
In caso di sanzione con sospensione, verrà data comunicazione ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico.
Le sanzioni disciplinari che prevedono l’allontanamento dalla scuola (anche se convertite in attività alternative), al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, verranno inserite nel suo fascicolo personale.
Esclusi i casi di cui all’art. 3 del presente regolamento, l’allontanamento può essere sostituito su proposta del Dirigente Scolastico, del Consiglio di Classe o dallo studente stesso, con attività utili alla comunità scolastica (es. volontariato nell’ambito della scuola, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di riordino di archivi o cataloghi, produzione di elaborati ) o che mirino a coinvolgere lo studente in esperienze educative di cittadinanza attiva e responsabile (attraverso attività di volontariato o frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale); tali attività possono essere anche utilizzate come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento. A questo proposito si precisa che nessuna spesa a tale titolo potrà gravare sull’Amministrazione scolastica .
art. 5 Fasi del procedimento relativo all’allontanamento
Il procedimento ha inizio con la segnalazione del fatto che costituisce infrazione disciplinare al Dirigente Scolastico.
Il Dirigente scolastico convoca il Consiglio di classe nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.
Il Dirigente Scolastico convoca per iscritto l’autore dell’infrazione al fine di comunicargli la contestazione degli addebiti, con invito a esporre le proprie ragioni al Consiglio di Classe (se si tratta di allievo minorenne, copia della contestazione dell’addebito deve pervenire per iscritto ai genitori affinché ne abbiano piena conoscenza).
Nel periodo che intercorre tra la comunicazione dell’avvio del procedimento disciplinare e la convocazione del Consiglio di Classe, l’allievo può presentare una memoria scritta circa i fatti contestati. Tale opportunità è offerta anche ai genitori dell’allievo che, eventualmente, potranno integrare la predetta memoria scritta o presentarne una ulteriore.
La mancata presentazione dello studente innanzi i componenti del Consiglio di Classe non potrà costituire impedimento allo svolgimento del procedimento disciplinare.
Alla seduta del Consiglio di Classe si esaminano le contestazioni di addebito, le informazioni contenute nel registro di classe e qualsiasi altra informazione relativa al fatto contestato allo studente, di cui i presenti abbiano notizia.
Si passa quindi all’audizione dello studente o all’esame di quanto ha dichiarato nella memoria scritta ed è altre sì esaminata la sua eventuale proposta di attività alternativa all’allontanamento.
Quindi, una volta accertata la responsabilità dello studente nel fatto contestato, i componenti del Consiglio di Classe con votazione definiscono modalità e durata della sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica (in tale caso non potrà essere inferiore a giorni uno).
Tale decisione viene tempestivamente comunicata allo studente, a cui segue la relativa comunicazione scritta a cura del Dirigente Scolastico; tale comunicazione scritta conterrà inoltre indicazione delle date della durata del provvedimento e l’informazione per lo studente della possibilità di proporre ricorso avverso al procedimento, all’Organo di Garanzia di Istituto entro 15 gg. dalla ricezione della stessa.
Nel periodo di allontanamento, deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente (e la sua famiglia se minorenne), per favorire il suo rientro nella comunità scolastica. Resta dovere dello studente contattare i propri insegnanti acquisendo le informazioni necessarie sullo svolgimento del programma nel periodo della sua assenza.
Nel caso in cui la gravità dei fatti preveda un periodo di allontanamento superiore ai 15 gg., o l’esclusione dagli scrutini finali o la non ammissione all’esame di Stato, il Consiglio di Classe accerterà le responsabilità dello studente, dopodiché verrà convocato il Consiglio d’Istituto per gli adempimenti di competenza (decisione sul provvedimento).
Avverso la sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica, o l’esclusione dagli scrutini finali o la non ammissione all’esame di Stato, è ammesso ricorso, entro quindici giorni dall’avvenuta ricezione della comunicazione scritta, all’Organo di Garanzia d’Istituto che decide in via definitiva.
Si evidenzia in proposito che i procedimenti disciplinari, essendo azioni di natura amministrativa, osservano il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi, per cui la sanzione sarà eseguita pur in pendenza di un procedimento d’impugnazione
art.6 Organo di Garanzia di Istituto
L’Organo di Garanzia di Istituto è un organo di garanzia interno alla scuola competente a decidere in materia di interpretazione e applicazione del presente Regolamento di Istituto e Regolamento Disciplinare, su richiesta di chiunque nella scuola vi abbia interesse.
Esso è composto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, da due docenti e da un rappresentate dei genitori designati dal Consiglio di Istituto e da un rappresentante eletto dagli studenti. Ciascuna componente deve prevedere un supplente per casi di assenza di uno o più componenti, di incompatibilità (es. studente o il genitore che hanno irrogato la sanzione come Consiglio di Classe sono anche membri dell’Organo di Garanzia) o di dovere di astensione (es. lo studente sanzionato o il suo genitore sono membri dell’Organo di Garanzia). In questi casi il Dirigente Scolastico provvede alla sostituzione con i supplenti designati.
Le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti validamente espressi ed in caso di parità, prevale il voto del Presidente Non sono ammesse astensioni di voto da parte di alcuno dei suoi componenti.
Nel caso esso venga convocato per pronunciarsi su ricorso contro sanzioni disciplinari, l’Organo viene integrato con la presenza del docente coordinatore della classe in cui lo studente è inserito, il quale partecipa senza diritto di voto; scopo dell’Organo di Garanzia è esaminare la corretta applicazione della procedura disciplinare da parte del Consiglio di classe.
Impugnazioni
- E’ ammesso ricorso contro le sanzioni disciplinari, da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta della loro irrogazione.
- Le richieste di intervento dell’Organo di Garanzia di istituto vanno rivolte per iscritto al Dirigente Scolastico che convoca l’Organo entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del ricorso.
- I componenti l’Organo di Garanzia di Istituto esaminano la domanda e verificano se le motivazioni indicate come elemento di riesame del provvedimento disciplinare hanno fondamento: se la richiesta risulta fondata, si procede con l’audizione, se presenti, dello studente interessato e dei genitori, e all’esame del verbale del procedimento disciplinare oggetto dei lavori con tutti i documenti allegati ad esso relativi.
- Se accertata la validità delle motivazioni addotte, l’Organo di Garanzia provvede a rivalutare quale sia l’effettiva responsabilità dello studente e a riformulare la conseguente sanzione, ivi compresa la eventuale non punibilità per non aver commesso i fatti contestati.
- L’Organo di Garanzia di Istituto deve esprimersi nei successivi 10 giorni dalla data di ricezione del ricorso; qualora l’Organo non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
- La decisione dell’Organo è definitiva e viene comunicata allo studente.
- A fronte della decisione dell’Organo di Garanzia di Istituto, è comunque ammesso ulteriore ricorso da indirizzare al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte che decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola o da chi vi abbia interesse, contro le violazioni del Regolamento disciplinare e del Regolamento di istituto.
art. 7 Disposizioni finali
- Gli studenti sono direttamente responsabili di tutti i loro beni personali. In caso di omessa custodia o di smarrimento degli stessi, l’Istituto non ne risponde, pur impegnandosi a sorvegliare i locali dove si svolge la normale attività didattica.
- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono disposte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
- Il disposto contenuto nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (artt.4,5,e 5bis) richiama al principio generale della riparazione del danno, per cui si rammenta che gli studenti sono civilmente responsabili dei danni cagionati in conformità di quanto disposto dall’art.2043 e seguenti del Codice Civile. In caso di danni alle strutture o alle attrezzature scolastiche è previsto il risarcimento del danno all’Istituto.
- Copia del presente Regolamento Disciplinare, del Regolamento di Istituto, unitamente alla copia dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti vengono consegnati ad inizio anno scolastico a ciascuna classe in forma cartacea, individualmente attraverso internet, e diffusi sul sito dell’Istituto.
- Le norme contenute nel presente regolamento abrogano quelle analoghe contenute ed emanate precedentemente nel Regolamento d’Istituto.
TABELLA A – INFRAZIONI NON SANZIONATE CON L’ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ’ SCOLASTICA
DOVERI (art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti) |
COMPORTAMENTI SANZIONABILI | SANZIONI (IN PROGRESSIONE) |
Frequenza regolare e partecipazione al percorso didattico |
Negligenza abituale nel rispetto dell’orario
Discontinuità abituale nella frequenza Frequente elusione delle scadenze Assenze e ritardi ingiustificati Numero di ritardi superiore a 10 Svolgimento di attività che |
|
Rispetto degli altri | Comportamenti che interrompono la continuità dell’attività didattica
Mancato rispetto del materiale altrui Linguaggio inopportuno e offensivo tra studenti |
N.B. se i comportamenti sono reiterati ( almeno da 3 volte in poi) vedere la tabella B |
Rispetto delle norme generali | Uso estraneo all’attività didattica di dispositivi elettroniciComportamenti inadeguati (es. uso non autorizzato dell’ascensore, lancio di oggetti non contundenti, accesso al bar al di fuori dei momenti consentiti) |
N.B. se i comportamenti sono reiterati ( almeno da 3 volte in poi) vedere la tabella B |
Rispetto delle norme che tutelano la salute e la sicurezza delle persone |
Violazioni non gravi del regolamento di laboratori e palestre
Infrazione al divieto di fumo, in violazione delle |
N.B. se i comportamenti sono reiterati ( almeno da 3 volte in poi) vedere la tabella B 1.1 Sanzioni e procedure come da L. 3/2003 e successive modificazioni ed integrazioni |
Rispetto delle strutture e delle attrezzature | Mancato mantenimento della pulizia degli ambienti scolastici
Danneggiamenti involontari delle attrezzature |
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TABELLA B – INFRAZIONI SANZIONATE CON L’ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ’ SCOLASTICA
DOVERI (art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti) |
COMPORTAMENTI SANZIONABILI | SANZIONI (IN PROGRESSIONE) |
Rispetto degli altri | Punto A
Punto B
Punto C
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N.B. In tutti i casi, obbligatorietà di attività socialmente utili, da svolgere nel periodo di allontanamento.
|
Rispetto delle norme generali |
Punto A Falsificazione di firme sul libretto personale o sul diario Uscita non autorizzata dall’edificio scolastico Accesso abusivo alle aree riservate del registro elettronico, anche senza alterazione dei dati Punto B Accesso abusivo alle aree riservate del registro elettronico, anche con alterazione dei dati Punto C Accesso abusivo alle aree riservate del registro elettronico, con grave danneggiamento degli archivi |
1. Sospensione fino a 15 giorni (C.d.c.)
N.B. In tutti i casi, obbligatorietà di attività socialmente utili, da svolgere nel periodo di allontanamento.
2. Sospensione oltre i 15 giorni (Consiglio d’Istituto) 3. Allontanamento fino al termine dell’a.s o, nei casi particolar-mente gravi, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di |
Rispetto delle norme che tutelano la salute e la sicurezza delle persone | Punto A
Possesso di alcolici o sostanze stupefacenti Punto B Manomissione dell’impianto di allarme antincendio, compreso il procurato allarme, e di qualsiasi altro dispositivo di sicurezza, senza danni alle persone Punto C Manomissione dell’impianto di allarme antincendio, compreso il procurato allarme, e di qualsiasi altro dispositivo di sicurezza, con danni alle persone |
N.B. In tutti i casi, obbligatorietà di attività socialmente utili, da svolgere nel periodo di allontanamento.
2. Sospensione oltre i 15 giorni (Consiglio d’Istituto 3. Allontanamento fino al termine dell’a.s o, nei casi particolar-mente gravi, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi (Consiglio d’Istituto (Consiglio d’Istituto) |
Rispetto delle strutture e delle attrezzature | Danneggiamento volontario di arredi, attrezzature e strutture della scuola |
N.B. In tutti i casi, obbliga-torietà di attività socialmente utili, da svolgere nel periodo di allontanamento. |
Reiterazioni (almeno tre volte), di infrazioni non gravi | Comportamenti descritti nella Tab. A, qualora abbiano dato luogo all’applicazione di sanzioni |
N.B. In tutti i casi, obbliga-torietà di attività socialmente utili, da svolgere nel periodo di allontanamento. |